REGOLE E DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO E LA CIRCOLAZIONE DI BICI E MONOPATTINI ELETTRICI

 

Premessa

In questa sezione BEM Srls intende fornire ai Clienti ulteriori indicazioni utili per l’acquisto e l’utilizzo in sicurezza di un mezzo elettrico.

Inoltre, BEM Srls ricorda ai Clienti:

 

REGOLE PER L’UTILIZZO E LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)

Fonte: Comitato di Redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti – Periodico dell’ ACI - Automobile Club Italia

 

I conducenti dei monopattini:

I monopattini possono circolare:

I monopattini non possono circolare:

Sosta e divieti:

  • è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;
  • è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del comune.

Requisiti tecnici dei monopattini: 

  • assenza di posti a sedere;
  • motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
  • segnalatore acustico;
  • regolatore di velocità;
  • la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
  • indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione entro il 1° gennaio 2024;
  • indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini commercializzati in Italia a decorrere dal 1° luglio 2022;
  • le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, indicate nella seguente

 

REGOLE PER L’UTILIZZO E LA CIRCOLAZIONE DELLE BICILETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA

 

Le bici elettriche (o e-bike) a pedalata assistita sono biciclette equipaggiate con un motore elettrico ausiliario che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali. Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe. È anche possibile disattivare il motore e utilizzare il veicolo come una bici normale. I mezzi con queste caratteristiche rientrano nella categoria dei velocipedi, disciplinati dagli articoli 50, 68 e 182 del Codice della Strada. Ciò significa che i possessori di bici a pedalata assistita devono osservare su strada le stesse norme dei possessori di bici tradizionali.

Le e-bike della fattispecie si differenziano pertanto da un'altra categoria di bici elettriche, quelle a funzionamento autonomo, che rientrano invece nella categoria dei ciclomotori e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

Requisiti tecnici delle bici elettriche

Per essere considerate biciclette a pedalata assistita, le bici elettriche devono rispettare i requisiti della direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004. I requisiti sono i seguenti:

  • 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione; 
  • assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h;
  • interruzione dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare.

Per le biciclette a pedalata assistita è prevista la dotazione di:

  • una luce anteriore bianca o gialla
  • una luce posteriore rossa e un catadiottro posteriore rosso
  • dei catadiottri gialli sui pedali
  • un campanello funzionante

Ulteriori disposizioni

Si ricorda inoltre:

  • L’obbligo di avere installato un dispositivo luminoso e indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per il mezzo che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e per quello che circola nelle gallerie
  • Il divieto di trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di riferimento (presenza seggiolino).
  • Le e-bike non necessitano di omologazione e non prevedono il pagamento di bollo e assicurazione. L’omologazione della bici elettrica è invece obbligatoria per quelle dotate di motore a funzionamento autonomo e per quelle che possono raggiungere i 45 km/h. Le bici di questa categoria inoltre devono essere dotate di targa e sono soggette al pagamento del bollo e dell’assicurazione.

 

 

 

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